Art. 25.
(Rapporti tra giudice collegiale e giudice monocratico).

      1. In materia di rapporti tra giudice collegiale e giudice monocratico, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) mantenere la regola della monocraticità della decisione, prevedendo ipotesi speciali di collegialità della stessa, attraverso l'individuazione di gruppi omogenei di materie in funzione della natura delle questioni;

          b) prevedere la possibilità per il giudice monocratico di chiedere al presidente della sezione o, in mancanza, al presidente del tribunale di volere disporre la trattazione collegiale di controversie che presentano questioni di particolare importanza;

          c) prevedere la possibilità per il presidente di sezione o, in mancanza, del presidente del tribunale di assegnare al collegio controversie già decise in senso difforme da giudici monocratici.